Quello che il Sindaco non ha detto sulle due sentenze favorevoli.

“IL CONTENZIOSO CAVE A SAVIGNANO”.

UNA PREMESSA.
A beneficio dei cittadini savignanesi e a dimostrazione della competenza, dell’oculatezza e della responsabilità con cui l’Amministrazione del sindaco Germano Caroli ha operato in merito alla questione delle Cave, ritorniamo sulla vicenda che nei giorni scorsi è stata riportata dai giornali locali.

Chiediamo perciò ancora una volta la pazienza e la cortesia di leggere tutto il testo, per farsi un’opinione esauriente e informata. Per trasparenza riteniamo opportuno riportare passi significativi della sentenza anche se possono risultare “pesanti” per il lettore.

Tanto più che alla fine, al punto 5.2 , si evince che il Comune nel richiedere un intervento migliorativo non aveva nessuna volontà ostile o preconcetta nei confronti dell’Impresa, bensì la volontà di evitare infiltrazioni che potessero compromettere le falde acquifere.
Ciò, dunque, esclusivamente a beneficio di tutta la Comunità e di un bene prezioso come l’acqua.

Il PRIMO DATO che emerge con chiarezza dalla lettura delle due sentenze favorevoli, una delle quali riguarda il famigerato ricorso per l’impianto del bitume, è che entrambe le sentenze sono FAVOREVOLI NEI FATTI, non per vizi di forma!!!

Difficile capire come mai l’attuale Sindaco non vada orgoglioso di ciò, ma, soprattutto perché
non lo indichi, almeno, come un risultato davvero prezioso per il Comune che ha difeso così un territorio, più volte definito dal suo stesso Assessore all’Urbanistica, nonché Vicesindaco, di alto pregio agricolo.


Tanto più se, come si legge nei punti 4.2 e nel surichiamato punto 5.2, l’Amministrazione ha operato perché le attività messe in opera dall’Impresa si conciliassero con la doverosa salvaguradia delle falde e dell’ambiente.

LA SOSTANZA DEI FATTI.
Riportiamo alcuni dei punti più significativi.
Pubblicato il 20/02/2024 N. 01704/2024REG.PROV.COLL. N. 07931/2019 REG.RIC. (Mulino srl vs. Comune).
Tratta della contestazione del fatto che non gli avevamo autorizzato i quantitativi residui del PAE 1997, in quanto non avevano mai firmato il piano di demolizione del frantoio Bocchirolo e depositato fidejussione.
La sentenza dà dunque ragione NEI FATTI alla posizione assunta dal Comune (non è quindi per nulla legata a “vizio di forma”. De facto, è respinto, perchè “7. Il motivo è infondato.”

Pubblicato il 27/03/2024 N. 02877/2024REG.PROV.COLL. N. 00926/2019 REG.RIC. (Calcestruzzi Vignola srl vs. Comune).
E’ la vicenda dell’impianto del conglomerato bituminoso, e della famosa richiesta danni.
Anche qui la sentenza dà ragione NEI FATTI alla posizione assunta dal Comune.

IN PARTICOLARE:
3.1. Il motivo è infondato perché omette di considerare che la determinazione comunale n. 8187 del 20 agosto del 2010, che ha negato il rilascio del certificato di agibilità parziale, non aveva autonoma capacità lesiva, essendosi limitata a prendere atto delle modifiche apportate, dal competente ufficio provinciale, con la determinazione n. 54 del 6 agosto del 2010, all’originaria autorizzazione ambientale.
4.1. Quanto alla dedotta violazione del procedimento unico SUAP, (Sportelllo Unico Attività Produttive) che sarebbe stata perpetrata dal Comune che ha adottato la determina 8187/2010 al di fuori del procedimento unitario “a sportello” – primo motivo del ricorso originario – la doglianza è infondata
4.2 Va di poi aggiunto che, in ragione delle criticità evidenziate nella suddetta autorizzazione ambientale n. 54/2010, la valutazione in ordine al rilascio dell’agibilità era divenuta particolarmente complessa e che viceversa le operazioni gestite in sede di SUAP hanno tendenzialmente ad oggetto attività vincolata o comunque a bassa difficoltà tecnica, ossia fattispecie diverse da quella controversa.
4.3. INFINE, in concreto NON E’ RISCONTRABILE UN’EFFETTIVA LESIONE SUBITA DALLA PARTE (ricorrente n.d.a.) , laddove si consideri che, anche in ragione delle modeste dimensioni dell’organizzazione comunale, ella ha potuto avere un unico interlocutore per quanto concerneva il progetto, ottenendo così di fatto modalità operative analoghe a quelle che avrebbe avuto nel caso la pratica fosse stata curata nell’ambito del SUAP.
5.1.Il motivo è infondato perché la maggioranza di quelle indicazioni sono finalizzate a migliorare le misure poste a tutela della falda acquifera, ed in particolare a realizzare una migliore impermeabilizzazione del sito di nuovo insediamento.
E questa esigenza emergeva inequivocabilmente dall’autorizzazione provinciale, con la quale dunque le previsioni contenute nell’atto impugnato sono perfettamente coerenti e congruenti.Così come è altrettanto pacifico che la società Calcestruzzi Vignola non avesse ancora adottato gli opportuni accorgimenti e/o comunque, seppure avesse posto in essere qualche intervento, non aveva fornito la prova della sua idoneità a fronteggiare la ridetta emergenza.
5.2 Quanto alla sussistenza, in fatto, della NECESSITA’ DI IMPERMEABILIZZARE L’AREA, VI SONO MOLTEPLICI ATTI CHE CONFERMANO QUESTA URGENZA e che consentono di escludere si trattasse di un’esigenza pretestuosamente opposta dal Comune appellato, come sostenuto dalla parte appellante.

Grazie per la pazienza.
La Lista dei Cittadini “Insieme per Savignano”
Il Presidente, Mauro Cavalli.

P.S.
Nell’esprimere le nostre congratulazioni per l’inaugurazione del Punto di Informazione Turistica di Savignano sul Panaro gestito dalla Pro Loco Savignano sul Panaro , all’interno del suggestivo Borgo Medievale, ci permettiamo di osservare che sarebbe stato assai complicato promuovere il turismo con un piano escavazione in atto di alcuni chilometri.
Gli aggettivi “bellissimo” e “bel” avrebbero faticato a reggere alle prove dei fatti e delle critiche, interessate o disinteressate che fossero.